Il Tribunale di Verona e il Tribunale di Modena, con due ordinanze, rispettivamente, del 24 maggio 2021 e del 23 luglio 2021 hanno stabilito che l’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19.
La ratio muove dal principio che il datore di lavoro è il garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e ha l’obbligo di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
Il giudice di Modena, da ultimo, scrive che “il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali ed ha, quindi, l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 c.c. di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.
Le sentenze puntualizzano che rebus sic stantibus il rifiuto del vaccino non può comportare sanzioni disciplinari, ma può avere delle conseguenze per quanto riguarda la valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione del dipendente e il venir meno del suo diritto alla retribuzione.
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